Nei bonus edilizi la correttezza della documentazione tecnica è un passaggio decisivo.
Il ruolo del tecnico nelle pratiche agevolate
Negli interventi edilizi assistiti da bonus fiscali, il tecnico assume un ruolo centrale nella predisposizione e nella verifica della documentazione necessaria. Può essere chiamato a controllare lo stato dell’immobile, redigere relazioni, asseverare requisiti tecnici, attestare la congruità delle spese, curare trasmissioni agli enti competenti o collaborare con chi rilascia il visto di conformità. Per il committente, proprietario o condominio, l’affidamento al professionista serve proprio a gestire adempimenti che richiedono competenze specialistiche. La perdita dell’agevolazione, tuttavia, non comporta automaticamente una responsabilità del tecnico. È necessario verificare se la criticità dipenda effettivamente da un errore professionale, da una dichiarazione non corretta, da un adempimento omesso o tardivo, oppure da circostanze diverse e indipendenti dall’incarico ricevuto.
Quando l’irregolarità incide sul bonus
Alcuni adempimenti tecnici hanno un peso essenziale perché costituiscono presupposto per l’accesso al beneficio fiscale. Un documento mancante, un’asseverazione non valida, una comunicazione tardiva o una dichiarazione errata possono impedire al contribuente di usufruire della detrazione oppure ridurne l’importo. Particolarmente delicato è il caso in cui il professionista dichiari titoli, iscrizioni o abilitazioni non corrispondenti al vero. In una vicenda esaminata dal Tribunale di Firenze, sentenza n. 2395 del 4 maggio 2026, relativa a una pratica Superbonus, l’asseverazione era stata resa da un tecnico che aveva indicato una iscrizione professionale risultata inesistente. Il giudice ha ritenuto che tale circostanza non costituisse una semplice irregolarità formale, ma un vizio rilevante dell’asseverazione, poiché la qualifica professionale rappresentava un requisito necessario per il riconoscimento del beneficio più favorevole.
Danno risarcibile e verifica del nesso causale
Il committente può valutare una richiesta risarcitoria solo quando siano dimostrati l’inadempimento del professionista, il danno economico subito e il collegamento causale tra l’errore tecnico e la perdita dell’agevolazione. Il risarcimento, quindi, non coincide sempre con l’intero importo del bonus non fruito. Occorre accertare se il contribuente avrebbe avuto effettivamente diritto all’agevolazione, se possedeva i requisiti fiscali per utilizzarla, se erano disponibili benefici alternativi e se la perdita poteva essere evitata o contenuta. Le voci risarcibili possono comprendere la differenza tra il vantaggio fiscale atteso e quello effettivamente ottenuto, eventuali maggiori somme pagate, costi per nuove pratiche, consulenze tecniche, regolarizzazioni, interessi, spese legali e altri esborsi direttamente collegati alla criticità riscontrata.