Decreto PNRR 2026: il nuovo silenzio-assenso accelera i lavori edilizi in condominio

Decreto PNRR 2026: il nuovo silenzio-assenso

Il nuovo Decreto PNRR rende più difficile per la pubblica amministrazione rallentare le pratiche edilizie con richieste integrative non decisive

Il provvedimento rafforza il silenzio-assenso e interviene anche sulla semplificazione urbanistica per le residenze universitarie: una novità che interessa da vicino anche gli amministratori di condominio chiamati a gestire interventi edilizi, pratiche autorizzative e rapporti con i tecnici.

Il Decreto PNRR recentemente approvato dal Senato rafforza il silenzio-assenso e interviene anche sulla semplificazione urbanistica per le residenze universitarie.

Ecco tutte le novità.

Quali sono le implicazioni del Decreto PNRR?

Il primo effetto concreto per gli amministratori di condominio riguarda il silenzio-assenso nei procedimenti a istanza di parte, che esce dal decreto con una struttura più robusta e meno esposta a letture dilatorie.

Il testo chiarisce infatti che la richiesta di informazioni o integrazioni documentali:

  • non blocca automaticamente il decorso del termine;
  • delimita in modo netto i soli casi in cui il silenzio-assenso non si forma, cioè quando la domanda non sia stata ricevuta dall’amministrazione competente oppure quando manchino gli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.

Per il settore condominiale questo significa restringere l’area delle incertezze procedurali e contenere il rischio che istanze relative a manutenzioni straordinarie, efficientamento energetico, rigenerazione di parti comuni, cambi d’uso o altri titoli edilizi restino sospese per richieste integrative non decisive. In termini pratici, si riducono i margini per rinvii burocratici che spesso rallentano l’esecuzione delle delibere assembleari. Cresce però, in parallelo, la responsabilità iniziale dell’amministratore, che dovrà coordinarsi con i professionisti incaricati affinché la pratica sia completa, coerente e ben costruita sin dal deposito.
L’attestazione automatica del titolo edilizio

Il secondo tassello è il meccanismo di attestazione del silenzio-assenso. Nel testo approvato definitivamente si stabilisce che:

  • nei procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione deve inviare d’ufficio l’attestazione all’indirizzo PEC o ordinario indicato nell’istanza entro dieci giorni dalla formazione del silenzio-assenso;
  • se ciò non accade, il privato o il progettista abilitato possono sostituire l’attestazione con una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Dunque, per l’amministratore di condominio, una volta decorsi i termini previsti per il silenzio-assenso, il titolo tacito diventa più facilmente dimostrabile e più spendibile nella gestione operativa dell’intervento. Questo passaggio può risultare particolarmente utile nei condomìni che devono avviare lavori sulle parti comuni, rispettare scadenze connesse a bonus, appalti o finanziamenti, oppure dare esecuzione a deliberazioni assembleari senza subire ulteriori ritardi imputabili all’inerzia amministrativa. Si accelera, quindi, la formazione dell’assenso.

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