Assemblea e quorum: se nel verbale mancano presenze e millesimi, la delibera è vulnerabile
La Cassazione ribadisce che questi dati servono a verificare costituzione dell’assemblea e quorum: senza, la delibera è esposta all’annullamento
Presenze e quote: cosa mancava nel verbale e perché conta davvero
La pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione (ord. pubblicata il 9 gennaio 2026,) nasce dall’impugnazione di delibere assunte in una riunione in cui il verbale non riportava l’indicazione nominativa dei presenti (personalmente o per delega) e delle rispettive quote di partecipazione. Il giudice di merito aveva qualificato l’omissione come vizio attinente alla regolare costituzione dell’assemblea, con ricadute sulla validità delle delibere approvate in quella seduta.
Il “foglio presenze” separato non salva la delibera se non è un vero allegato
Il condominio ha provato a difendersi sostenendo che esisteva un elenco presenze con nominativi, quote e indicazione di presenza/assenza, richiamando anche l’unanimità dei voti. Ma la Cassazione valorizza il ragionamento della Corte d’appello: mancava la prova dell’invio dell’elenco come allegato al verbale; inoltre, l’elenco non era nemmeno menzionato come allegato, ed era stato prodotto in giudizio su foglio separato e non firmato. In più, quel foglio risultava carente anche nel contenuto: non riportava in modo completo e verificabile tutti i dati necessari (presenze con millesimi, astenuti e contrari, e valore complessivo delle rispettive quote) per controllare, “per differenza”, chi abbia votato a favore e se sia stato superato il quorum ex art. 1136 c.c..
Non è un vizio “formale”
La Suprema corte chiude la porta all’argomento “abbiamo votato tutti sì”: l’unanimità non è decisiva se manca un verbale che consenta di verificare quanti e quali aventi diritto hanno partecipato e con quale peso millesimale.
Qui il punto è sostanziale: senza quei dati, chi non era presente (o chi vuole controllare) non ha strumenti per valutare costituzione dell’assemblea, correttezza delle deleghe e maggioranze. Da qui l’esito processuale sfavorevole per il condominio: ricorso dichiarato inammissibile/rigettato, con condanna alle spese e anche a somme ulteriori (richiamata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nel dispositivo). Morale operativa: il verbale deve “reggere da solo”, e l’eventuale elenco presenze, per essere utile, deve essere integrato, sottoscritto e richiamato come allegato in modo tracciabile.

